SEV – Associazione Culturale fondata il 6 novembre 1993
Allegato all’Atto n. 138823/36292 di Repertorio Notaio Franco Cederna
SOCIETA’ ECONOMICA VALTELLINESE
Associazione Culturale
più brevemente “SEV ETS”
STATUTO
COSTITUZIONE, SEDE DURATA
Art. 1 – Costituzione, sede e durata
E’ costituita in Valtellina, denominazione storico-culturale della Provincia di Sondrio che ricomprende anche le contee di Bormio e di Chiavenna, l’associazione denominata “SOCIETA’ ECONOMICA VALTELLINESE ENTE DEL TERZO SETTORE” o più brevemente denominata “SEV ETS”. L’associazione, senza scopo di lucro, è un Ente del Terzo Settore costituito ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e persegue esclusivamente finalità di interesse generale, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell art. 5, comma 1, lettere f), i) e k) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nel campo delle attività socio-culturali ed economico-sociali. L’associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, l’indicazione di Ente del Terzo Settore (ETS), con precisazione che detto acronimo non sarà utilizzato in atti e corrispondenza fino all’avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. La sede dell’associazione è fissata a Sondrio in Via Romegialli n. 27. La sede amministrativa può essere fissata in altro luogo con delibera del Consiglio Direttivo. L’associazione è costituita a tempo indeterminato salva la facoltà per ciascun associato, sia esso socio fondatore che socio successivamente aderente, di recedervi.
SCOPO
Art. 2 – Scopo
La “SEV ETS” ha lo scopo di promuovere una identità economico-sociale della Provincia di Sondrio in analogia a quanto fatto dall’anno 1921 dalla Società Storica Valtellinese nella sua opera di mantenimento e diffusione di una identità storico-culturale. La “SEV ETS”, nella tutela dei valori di autonomia espressi dalla identità storico-culturale della Valtellina, promuoverà la riflessione e l’elaborazione sui problemi economico-sociali al fine di individuare e favorire uno sviluppo integrato rivolto alla qualità. La “SEV ETS” ricercherà a tal fine quei profili di sviluppo che portino ad un utilizzo delle risorse economiche, naturali, sociali ed umane tese ad una crescita del benessere di lungo andare e della civiltà di una valle dell’arco alpino europeo. Per conseguire tale scopo la “SEV ETS” si avvarrà della collaborazione di tutti quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, enti, associazioni, ordini, collegi professionali e istituti di ricerca in grado di portare contributi di studio e di esperienza. Per lo svolgimento e l’utile realizzazione delle sue attività, l’associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purchè non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.
SOCI
Art. 3 – Soci
Possono essere soci della “SEV ETS” persone fisiche, giuridiche, enti pubblici e privati, associazioni, Consorzi ordini e collegi professionali che ne facciano domanda al Consiglio Direttivo, e che si impegnino a rispettare le norme del presente statuto e dell’eventuale regolamento e che siano in grado di apportare all’associazione contributi di studio e di esperienza. I soci si suddividono in:- fondatori: sono quelli che hanno partecipato all’atto costitutivo;- ordinari: sono quelli che versano la quota associativa;- onorari: sono quelli nominati tali dagli organi direttivi per motivi speciali. I soci possono assumere la qualifica di “soci sostenitori”. Tali soci sono individuati di preferenza tra persone giuridiche ed enti pubblici e privati che possono assicurare in virtù dei loro apporti, sia di natura istituzionale che di natura imprenditoriale, il sostegno di ricerche anche operative della “SEV ETS” nonché la promozione di iniziative a sostegno degli interessi del sistema socio-economico valtellinese. Essi dovranno contribuire al finanziamento dell’attività sociale con quote triennali maggiorate, tali da garantire nel loro complesso l’efficace perseguimento dei progetti di rilevanza strategica approvati dai competenti organi dell’associazione. Al termine di ciascun triennio cui si riferisce la quota maggiorata, i soci sostenitori potranno rinunciare a tale qualifica riassumendo la posizione di socio ordinario. Ogni socio può sempre recedere dall’associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo e il recesso ha effetto con lo scadere dell’esercizio annuale in corso. La qualità di socio si perde altresì con l’esclusione deliberata dall’assemblea con le maggioranze previste per le delibere straordinarie e su proposta del Consiglio direttivo. E’ prevista di norma la decadenza per i soci che non pagano due quote associative consecutive, con avvertimento agli stessi che si profila la decadenza; resta comunque ferma la facoltà dell’associazione di esperire ogni azione necessaria per il recupero delle quote non versate. La qualità di associato non è trasmissibile per atto tra vivi né per successione a causa di morte.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 4 – Comitato dei fondatori e collegio dei probiviri
I soci fondatori, riuniti in Comitato, nominano al loro interno un Presidente. L’appartenenza al Comitato dei fondatori è a vita. Dal momento in cui è nominato il Consiglio direttivo, il Comitato dei fondatori avrà il solo compito di svolgere la funzione di probiviri ai quali possono rivolgere istanza singoli soci e gli stessi Organi dell’associazione. Il Collegio dei probiviri delibera sulle istanze a maggioranza assoluta dei suoi componenti con lodo inappellabile che conseguentemente vincola i richiedenti.
Art. 5 – Assemblea dei soci
E’ composta da tutti i soci in regola con le quote associative e viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo su delibera del Consiglio stesso, con avviso inviato ai soci almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione, che può essere diverso dalla sede sociale, sia in prima che in seconda convocazione in località situata preferibilmente in Provincia di Sondrio. La comunicazione potrà essere inviata anche mediante fax, e-mail o altra forma purchè si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare nell’assemblea da altri soci mediante delega. L’assemblea potrà tenersi in video/audio-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi questi requisiti, l’assemblea dei soci si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario dell’assemblea. La maggioranza dei soci ha diritto di chiedere al Consiglio Direttivo la convocazione dell’assemblea indicandone l’ordine del giorno. L’assemblea ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta all’anno entro la fine del mese di aprile per deliberare sul bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e sul bilancio preventivo dell’esercizio successivo. L’assemblea ordinaria delibera altresì sulla nomina del Consiglio direttivo, del Comitato scientifico, del Revisore o del Collegio dei Revisori, sull’approvazione del regolamento e su tutti quegli argomenti che le venissero sottoposti dal Consiglio direttivo. L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento e conseguente liquidazione dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in caso di sua assenza, dal più anziano d’età del Consiglio direttivo. Salvo quanto espressamente previsto dall’articolo 21 comma tre del c.c., l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l’assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci partecipanti e delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.
Art. 6 – Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da un numero variabile da 5 a 12 membri stabilito di volta in volta dall’assemblea ordinaria che provvede alla nomina. Il Consiglio direttivo dura in carica tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili. Il Presidente del Comitato scientifico fa parte di diritto del Consiglio direttivo, senza avere diritto di voto. Il Consiglio direttivo nomina un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, ai quali spetta, disgiuntamente, la legale rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e altresì quella fiscale ed amministrativa. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione; determina annualmente la quota associativa a carico dei soci ordinari e la quota di adesione a carico dei nuovi soci ammessi; determina altresì le quote aggiuntive previste per i soci sostenitori ai sensi dell’art. 3, 3° comma, e regolamenta le modalità della loro partecipazione. Il Consiglio direttivo delibera in ordine all’ammissione di nuovi soci e all’assunzione della qualifica di socio sostenitore; propone all’assemblea l’esclusione dei soci dall’associazione, presenta all’assemblea tutte le proposte che ritiene utile sottoporre per l’esame, delibera le varie iniziative per l’attività dell’associazione, conferisce incarichi specifici a uno o più dei suoi membri stabilendone i limiti. Il Consiglio direttivo si riunisce convocato dal suo Presidente, o in caso di impedimento dal Vice Presidente, con lettera spedita ai singoli membri almeno 8 giorni prima dell’adunanza o nel caso di urgenza con telegramma spedito almeno 3 giorni prima con l’indicazione degli argomenti da trattare. La validità della riunione richiede la presenza del Presidente (o del Vice Presidente) e comunque almeno della maggioranza dei membri che lo compongono, e delibera a maggioranza degli intervenuti.
Art. 7 – Comitato scientifico
Il Comitato scientifico, che non è un organo direttivo dell’associazione, è costituito da esperti con competenze specifiche in grado di consentire alla “SEV ETS” il conseguimento delle proprie finalità statutarie. Il Comitato scientifico ha lo scopo di progettare le iniziative culturali e l’attività di ricerca per la promozione e lo sviluppo del sistema socio-economico valtellinese, proponendole al Consiglio direttivo. Il Comitato scientifico è composto da un numero variabile di componenti, fino ad un massimo di 10 stabilito di volta in volta dall’assemblea dei soci, assicurando un’adeguata rappresentanza agli esperti eletti dall’assemblea. Il Comitato nomina un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario tecnico che non hanno la rappresentanza legale, fiscale ed amministrativa dell’associazione; il Comitato può comprendere un Presidente Emerito e dei Membri Emeriti eventualmente indicati dall Assemblea. Il Presidente ha competenze scientifico-tecniche ed ha il compito di sottoporre al Comitato le proposte ed i progetti relativi all’attività dell’associazione, convoca e presiede il Comitato e relaziona annualmente all’assemblea degli associati, ed occorrendo al Consiglio direttivo, sulle attività poste in essere e dei progetti e su quant’altro inerente gli aspetti scientifici, tecnici e culturali. Il Vice Presidente ha le stesse attribuzioni del Presidente nel caso di sua assenza e/o impedimento o se viene delegato dal Presidente. Il Segretario tecnico assiste il Presidente. Il Comitato scientifico si riunisce almeno tre volte all’anno convocato dal Presidente con lettera raccomandata o telefax spediti ai componenti del Comitato almeno cinque giorni prima della riunione. I componenti del Comitato scientifico durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Art. 8 – Comitato Operativo
Il Comitato Operativo è l organismo che provvede alla concreta attuazione delle iniziative della “SEV ETS”, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, che provvede alla sua nomina, e sulla base delle indicazioni, ove espresse, del Comitato scientifico. Il Comitato Operativo è costituito da Soci del Sodalizio in numero massimo non superiore a 15 (quindici), ed è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo che provvede alla sua convocazione, ne coordina i lavori e riferisce al Consiglio Direttivo in ordine alle sue attività.
REVISORI
Art. 9 – Organo di controllo e Revisore Legale dei Conti
Nel caso in cui ricorrano gli estremi di cui all’art. 30 comma secondo del D.Lgs. 117/2017 l’assemblea nomina l’Organo di Controllo, anche in forma monocratica. L’Organo di Controllo, quando non monocratico, si compone di tre membri effettivi, di cui almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397 comma secondo del codice civile. Ai componenti dell organo di controllo si applica l’art. 2399 del codice civile. L’incarico di membro dell’Organo di Controllo è incompatibile con la carica di Consigliere. I componenti dell’Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del suo concreto funzionamento. L’Organo di Controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. L’Organo di Controllo attesta inoltre che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida richiamate dall art. 14 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L’assemblea nomina il Revisore Legale dei conti, qualora ricorrano gli estremi di cui all’art. 31 del D.Lgs. 117/2017, il quale deve essere scelto fra i soggetti iscritti all’apposito albo. Il Revisore Legale dei Conti esercita il controllo contabile ai sensi delle vigenti norme di legge
Art. 10 – Gratuità delle cariche
Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
ESERCIZIO SOCIALE BILANCIO
Art. 11 – Libri sociali
L’associazione, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 117/2017 ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali: a) il libro dei Soci; b) il libro verbali dell Assemblea; c) il libro verbali del Consiglio Direttivo; d) il libro verbali dell Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti). I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell organo a cui si riferiscono. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
Art. 12 – Esercizio sociale
L esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
Art. 13 – Bilancio consuntivo e preventivo
Il Consiglio direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo e preventivo che devono essere sottoposti per l’approvazione all’assemblea ordinaria dei soci unitamente ad una relazione sull’andamento della gestione ed i programmi dell’associazione. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche e deve essere approvato dall Assemblea entro il 30 maggio dell’anno successivo a quello dell esercizio. Al superamento delle soglie di legge di cui all art. 14 del Codice del Terzo settore, si rende necessaria la predisposizione del bilancio sociale da parte dell Organo di Amministrazione e la sua approvazione da parte dell Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Art. 14 – Utili della gestione
Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
FINANZIAMENTO E PATRIMONIO
Art. 15 – Finanziamento
Costituiscono entrate patrimoniali dell’associazione, con le quali provvede alla propria amministrazione e gestione, le quote versate, le eventuali contribuzioni straordinarie o volontarie, i contributi versati dai soci ordinari, onorari, sostenitori; gli eventuali contributi, elargizioni, erogazioni, donazioni e lasciti sia di soci che di terzi. Costituiscono altresì entrate patrimoniali dell’associazione i proventi derivanti da attività promosse dalla “SEV ETS” ivi comprese le pubblicazioni.
Art. 16 – Patrimonio
Le entrate indicate all’art. 15 e ogni eventuale altra entrata patrimoniale, nonché i beni mobili ed immobili con essi eventualmente acquistati, costituiscono il patrimonio della associazione con il quale si farà fronte alle spese per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione stessa. I singoli associati non possono chiedere la divisione di detto patrimonio né pretenderne quota in caso di recesso, di esclusione o comunque di cessazione per qualunque altra causa del rapporto associativo.
REGOLAMENTO
Art. 17 – Regolamento
Il Consiglio direttivo potrà provvedere per la stesura di un apposito regolamento contenente tutte quelle norme non previste dal presente statuto e necessarie per il funzionamento della “SEV ETS”. Il regolamento verrà sottoposto per l’approvazione all’assemblea ordinaria dei soci.
SCIOGLIMENTO
Art. 18 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, la quale stabilisce le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori determinandone altresì i poteri. Al verificarsi delle cause di estinzione o a seguito di delibera di scioglimento l’assemblea delibera sulla devoluzione del patrimonio residuo che dovrà essere destinato ad altri enti che hanno finalità analoghe alla propria in conformità a quanto previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 117/2017.
Art. 19 – Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme di cui al D.Lgs. 117/2017 ed alle disposizioni del Codice Civile. F.to Benedetto Abbiati F.to Franco Cederna Notaio.
Sede sociale: via Romegialli n° 27 – 23100 – Sondrio Tel. 0342210997